Art. 4 — Modifiche all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di composizione degli organi di vertice degli enti pubblici di rilevanza provinciale e degli enti locali intermedi
All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Negli enti pubblici di rilevanza provinciale nei quali sono previsti due vice Presidenti, questi devono appartenere a gruppi linguistici diversi da quello a cui appartiene il Presidente. Negli enti locali intermedi dei quali fanno parte comuni in cui la maggioranza della popolazione appartiene al gruppo linguistico ladino, la carica di vice Presidente e' ricoperta da persona appartenente a questo gruppo linguistico, salvo che un appartenente a tale gruppo ricopra nel medesimo ente la carica di Presidente».
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