All'articolo 40 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, sono aggiunti i seguenti ultimi commi: "Tuttavia nel termine di cui al comma precedente il Ministero della difesa puo' chiedere che sia ulteriormente differita, per un tempo non superiore a tre anni dalla data di deposito della domanda, la concessione del brevetto e ogni pubblicazione relativa all'invenzione. In tal caso l'inventore o il suo avente causa ha diritto ad un'indennita', proporzionata al danno. Per la determinazione dell'indennita' si applicano le disposizioni dei successivi articoli 63 e 6-4".

Testo vigente dal 27 luglio 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-07-01;514~art5 · fonte del testo