L'articolo 6 della legge 1 luglio 1959, n. 514, contenente modifiche al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e' sostituito dal seguente: "Dopo l'articolo 40 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, e' aggiunto il seguente articolo 40-bis: "A richiesta di Stati esteri che accordino il trattamento di reciprocita', il Ministero della difesa puo' chiedere, per un tempo anche superiore a tre anni, il differimento della concessione del brevetto e di ogni pubblicazione relativa all'invenzione per domande di brevetto gia' depositate all'estero e ivi soggette a vincoli di segreto. Le indennita' eventuali sono a carico dello Stato estero richiedente "".
Testo vigente dal 10 aprile 1974
