Le facilitazioni doganali previste negli articoli precedenti sono applicabili anche alle importazioni effettuate da imprese assuntrici di lavori di ricerca e coltivazione, ad esse affidati dai titolari dei relativi permessi o concessioni minerarie, sempreche' i macchinari ed i materiali importati siano destinati esclusivamente alle ricerche e coltivazioni di cui ai precedenti articoli.

Testo vigente dal 21 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-05-21;694~art3 · fonte del testo