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Le contabilita' speciali, istituite dall'articolo 54 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono autorizzate a favore delle Soprintendenze ai monumenti, alle gallerie e alle antichita' delle citta' di Firenze, Pisa, Siena, Venezia e Padova, nonche' a favore della Soprintendenza bibliografica e della Direzione della biblioteca nazionale di Firenze, sino all'anno finanziario 1970 compreso, per tutte le spese inerenti al ripristino del patrimonio artistico e bibliografico danneggiato dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966. Le contabilita' speciali istituite, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 1966, a favore della Soprintendenza archivistica per la Toscana, degli archivi di Stato di Firenze, Venezia, Trento e dell'Archivio circondariale di Stato di Pordenone sono parimenti autorizzate sino all'anno finanziario 1970 compreso, per tutte le spese inerenti al ripristino del patrimonio archivistico danneggiato dagli eventi calamitosi sopra indicati.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1968 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1968-02-02;42~artunico · fonte del testo