L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 102, e' sostituito dai seguenti: "Gli avvocati dello Stato chiamati a far parte dei gabinetti o degli uffici legislativi dipendenti da un Ministro della Repubblica o cui sia conferito uno degli incarichi previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571 e 21 aprile 1972, n. 472, o che siano nominati commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario sono collocati fuori ruolo. Gli avvocati dello Stato, la cui collaborazione sia richiesta per compiti di natura giuridica in via continuativa e per una durata superiore ad un anno da altra amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo, possono essere collocati fuori ruolo. Gli avvocati dello Stato fuori ruolo o in soprannumero, ai sensi del presente articolo, non possono superare contemporaneamente il numero di venti. Il collocamento fuori ruolo e' disposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentito il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato".

Testo vigente dal 9 aprile 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-04-03;103~art20 · fonte su Normattiva