L'articolo 13 e' modificato come segue: al primo comma: i numeri 4) e 6) sono abrogati. I professori di ruolo nominati giudici della Corte costituzionale o componenti del Consiglio superiore della magistratura sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 7, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, come modificato dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1958, n. 311; il numero 13) e' sostituito dal seguente: "13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici"; dopo il quarto comma, e' inserito il seguente: "Qualora l'incarico per il quale e' prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto o societa', la corresponsione di una indennita' di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui e' cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078. Qualora si tratti degli incarichi previsti ai numeri 10), 11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al numero 3) dell'articolo 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o societa'."; il penultimo comma e' sostituito dal seguente: "I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalita' previste dall'articolo 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311;essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilita' di svolgere, nel quadro dell'attivita' didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attivita' seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale e' comunque loro preclusa la titolarita'. E' garantita loro, altresi', la possibilita' di svolgere attivita' di ricerca anche applicativa, con modalita' da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facolta' e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilita' di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilita' che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni". I professori collocati in aspettativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, quarto comma, mantengono il regime di impegno per il quale hanno optato in precedenza agli effetti della determinazione del trattamento di quiescenza e delle relative incompatibilita'; una nuova opzione puo' essere esercitata al termine del periodo di aspettativa ed ha effetto dall'anno accademico successivo; tuttavia i professori, collocati in aspettativa in regime di impegno a tempo pieno possono, allo scadere del biennio di cui al secondo comma dell'articolo 11, optare per il regime di impegno a tempo definito. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai professori collocati in aspettativa secondo la disciplina dell'articolo 12, ai quali e' pero' conservato l'elettorato passivo per la formazione delle commissioni di concorso.
Testo vigente dal 10 dicembre 1985
