Art. 13 — Conferimento della nomina a seguito di concorso per esame
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I vincitori del concorso per esame conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui e' indetto il concorso e ad essi sono contestualmente conferite le funzioni di magistrato di Cassazione. I vincitori del concorso per esame sono collocati nel ruolo prima dei magistrati che hanno conseguito la nomina a norma dell'articolo 7 con la stessa decorrenza. La idoneita' conseguita nei concorsi per esame a posti di magistrato di Cassazione e' equiparata alla valutazione favorevole del Consiglio superiore.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1973 al 28 luglio 2006
