Art. 23 — Onere finanziario
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1973 al 28 luglio 2006. Leggi il testo vigente →
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo per l'anno 1973, si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1973 al 28 luglio 2006
