Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori
Art. 4 — Requisito dell'anzianità per la valutazione e domanda dell'interessato
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Per essere sottoposti a valutazione ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, i magistrati di corte di appello devono aver compiuto sette anni dalla nomina a tale qualifica e devono presentare, presso l'ufficio al quale appartengono, domanda al Consiglio superiore della magistratura.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1973 al 28 luglio 2006
