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I magistrati di Cassazione continuano ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando non siano assegnati ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1973 al 28 luglio 2006

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urn:nir:stato:legge:1973-12-20;831~art9 · fonte del testo