Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori
Art. 9 — Permanenza nell'esercizio delle precedenti funzioni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1973 al 28 luglio 2006. Leggi il testo vigente →
I magistrati di Cassazione continuano ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando non siano assegnati ad un ufficio corrispondente alle nuove funzioni.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1973 al 28 luglio 2006
