I redditi delle nuove imprese artigiane e industriali che si costituiscono nei territori di cui all'articolo 1 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438, entro il 1985, sono esenti dall'imposta locale sui redditi per dieci anni. La stessa agevolazione si applica anche ai redditi derivanti dall'ampliamento e dalla trasformazione degli impianti esistenti.

Testo vigente dal 31 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-12-27;700~art4 · fonte su Normattiva