Nelle province di Trieste e Gorizia si applicano sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni dell'articolo 105 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Nella provincia di Trieste e per le attivita' di cui all'articolo 1 si applicano sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni agevolative previste dagli ordini del cessato Governo militare alleato n. 206 del 3 novembre 1950 e n. 66 del 18 aprile 1953, recepite dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e gia' prorogate al 31 dicembre 1985 in forza dell'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito dalla legge 23 febbraio 1982, n. 47. Nella provincia di Gorizia si applica sino al 31 dicembre 1995 l'esenzione dall'imposta locale sui redditi prevista nell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 700. Sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1995 le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, modificato dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito dalla legge 23 febbraio 1982, n. 47, relativamente alla zona portuale dell'Aussa Corno. Le norme del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1986.

Testo vigente dal 17 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-01-29;26~art2 · fonte su Normattiva