Il diritto speciale sui generi agevolati previsto a favore dei comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo dalla legge 1° novembre 1973, n. 762, e' soppresso. A carico del fondo di cui al precedente articolo 5 vanno annualmente corrisposte ai comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo somme pari all'importo del diritto soppresso, nella misura riscossa nell'anno 1975, comunque per un importo non superiore al 5 per cento dei diritti di prelievo riscossi.

Testo vigente dal 31 dicembre 1975

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Corte costituzionale

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  • Ordinanza n. 328/1989

    Parametro
    6 giugno 1989

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico), convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 47, in relazione al primo comma del medesimo art. 7 ed…

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 3 Modifiche della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolativo per la zona di Gorizia · Art. 7 Modifiche della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolativo per la zona di Gorizia

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-12-27;700~art7 · fonte del testo