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Dopo l'articolo 26 della legge 1 marzo 1965, n. 121, e' aggiunto il seguente: "Art. 26-bis. - I sottufficiali, i graduati e i militari di truppa musicanti di cui al primo comma dell'articolo 24 possono essere reclutati in base agli articoli 14, 16 e 17".
Testo in vigore dal 13 giugno 1986 al 11 giugno 1995
