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L'articolo 17, primo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741, laddove dispone, nei confronti dei ricorsi di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, l'inapplicabilita', oltre che dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, anche dell'articolo 29 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, deve intendersi nel senso che quest'ultimo richiamo e' riferito all'articolo 20 della medesima legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, sono aggiunti i seguenti: "L'amministrazione a cui il parere e' rivolto deve provvedere entro sessanta giorni dal ricevimento dello stesso. Il silenzio dell'amministrazione, decorso tale termine, equivale a provvedimento conforme al parere".
Testo in vigore dal 19 ottobre 1984 al 13 maggio 2000
