Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, e' sostituito dal seguente: "La concessione del suddetto contributo deve essere adottata con provvedimento approvato da un numero di delegati che rappresenti i tre quinti degli iscritti alla Cassa, in una seduta alla quale abbiano partecipato almeno quindici delegati".

Testo vigente dal 30 luglio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-22;319~art19 · fonte su Normattiva