Art. 2 — Modifiche alla legge 4 febbraio 1967, n. 37
Al secondo comma dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Cassa e' autorizzata a sostenere i relativi oneri secondo le modalita' e nelle entita' stabilite dal comitato dei delegati". Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, e' sostituito dal seguente: "Gli iscritti ed i pensionati della Cassa al 1› gennaio precedente alla data delle elezioni, compresi nelle circoscrizioni di ciascuna regione, eleggono con voto segreto i delegati in ragione di uno ogni 500 iscritti alla Cassa o frazione non inferiore a 250. Il numero dei delegati per circoscrizione regionale non puo' essere inferiore al numero dei collegi provinciali e circondariali compresi nella circoscrizione stessa. In ogni caso gli eletti sono ripartiti garantendo la rappresentanza di ogni collegio". All'articolo 5, terzo comma, della legge 4 febbraio 1967, n. 37, il numero 1) e' sostituito dal seguente: "1) appartenga ad un collegio della circoscrizione di distretto regionale che dovrebbe rappresentare;". Il nono comma dell'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, e' sostituito dal seguente: "L'iscritto eletto delegato o consigliere di amministrazione che viene a perdere il requisito di cui al terzo comma, numero 1), viene dichiarato decaduto con provvedimento del consiglio di amministrazione della Cassa. I delegati dimissionari, decaduti per incompatibilita' o deceduti sono sostituiti dai candidati che nell'ambito della circoscrizione seguono immediatamente l'ultimo eletto in ordine di graduatoria, fermo restando la rappresentanza di ogni collegio". All'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Il comitato dei delegati ed il consiglio di amministrazione della Cassa, per l'esame di particolari problematiche di rispettiva competenza, possono nominare commissioni ristrette di studio a tempo determinato. Di tali commissioni possono essere chiamati a far parte, in qualita' di consulenti o esperti, anche componenti esterni alla Cassa. I compensi stabiliti in conformita' al decimo comma, lettera e), nonche' le indennita' determinate in relazione all'articolo 32, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, concorrono alla formazione del reddito e volume d'affari professionali ai sensi degli articoli 2, 10 e 11 della legge 20 ottobre 1982, n. 773".
Testo vigente dal 14 agosto 1990
