Sono abrogati l'articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, il primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, l'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, e gli articoli 2 e 4 della legge 24 dicembre 1969, n. 991.
Testo vigente dal 30 luglio 1975
