Art. 25 — Decorrenza di effetti - Norme transitorie e abrogativa
Le disposizioni di cui agli articoli 1, commi 1, 2, 4 e 5; 5; 6; 8 e 10, commi 1 e 2, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Le pensioni gia' in corso alla data del 1 gennaio successivo alla data del 1 gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano state liquidate in misura meno favorevole rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, vengono riliquidate d'ufficio con decorrenza dalla data suddetta; ai fini della riliquidazione, il minimo di pensione viene calcolato sul contributo soggettivo minimo vigente nell'anno solare anteriore a quello di decorrenza della riliquidazione. I supplementi di pensione gia' concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge vengono riliquidati su domanda degli interessati con decorrenza dal 1 gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Se le disposizioni del penultimo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, fanno sorgere il diritto, prima inesistente, ad un supplemento di pensione i cui restanti requisiti preesistevano, il supplemento viene concesso su domanda dell'interessato, con decorrenza dal 1 gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni dell'articolo 4 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e non si applicano alle pensioni gia' maturate in precedenza; se le disposizioni del comma 1 del citato articolo 4 fanno sorgere il diritto, prima inesistente, ad una pensione viene concessa ai sensi dell'articolo 4 con decorrenza dal 1 gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, e soltanto su nuova domanda dell'interessato. Le disposizioni degli articoli 16, 17, 18 e 19 hanno effetto con decorrenza dall'esercizio che incomincia il 1 gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge; a decorrere dalla stessa data del 1 gennaio, sono abrogate tutte le norme in materia di assistenza erogata dalla Cassa, e in particolare l'articolo 48 della legge 8 gennaio 1952, n. 6; il terzo comma del testo formulato, in sostituzione dell'articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, dall'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, come modificato dall'articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 319; l'articolo 19 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, e successive modificazioni; l'articolo 8 della legge 5 luglio 1965, n. 798; l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, e successive modificazioni; l'articolo 18 della legge 22 luglio 1975, n. 319; l'articolo 9 della legge 20 settembre 1980, n. 576; l'articolo unico della legge 28 gennaio 1983, n. 21; l'articolo 4 della legge 2 maggio 1983, n. 175; La nuova disciplina dell'assistenza e' applicabile anche in relazione ad eventi precedenti per i quali non sia gia' stato provveduto in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Tutte le altre disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
Testo vigente dal 20 febbraio 1992
