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Il testo dell'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, e' sostituito dal seguente: "La retribuzione annua base, che comprende ogni forma di compenso ordinario o straordinario con la esclusione degli aumenti per carico di famiglia, e' fissata dal contratto tenuto conto delle retribuzioni locali o delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche e uffici consolari di altri Paesi. La retribuzione stessa varia in relazione alle mansioni di impiego indicate nell'articolo 152, ultimo comma, e non puo' superare il 95 per cento del controvalore in valuta locale dell'indennita' di servizio all'estero che, nella stessa sede, percepisce l'impiegato di ruolo assegnato rispettivamente al posto di cancelliere, archivista, commesso. Il contratto prevede gli aumenti per carico di famiglia, per anzianita' di servizio, per eta' o per altro eventuale titolo secondo quanto stabilito dalla legge locale. La retribuzione annua base e' suscettibile di revisione in relazione alle mutazioni dei termini di riferimento di cui al primo comma e nei limiti di cui al comma stesso; in tal caso si procede anche alla riliquidazione degli aumenti attribuiti ai sensi del comma precedente. La retribuzione annua, comprensiva di ogni forma di compenso ordinario o straordinario e degli aumenti di cui al secondo comma con esclusione di quelli per carico di famiglia, non puo' in alcun caso superare il 95 per cento del controvalore in valuta locale dell'indennita' di servizio all'estero che, nella stessa sede, percepisce l'impiegato di ruolo assegnato rispettivamente al posto di cancelliere capo di prima classe, di archivista capo e di commesso capo. Qualora nella sede non siano istituiti i posti cui occorre riferirsi per la determinazione dei limiti di cui ai precedenti primo e quarto comma, i limiti stessi sono stabiliti sentito il parere della commissione di finanziamento. Agli effetti del primo e del quarto comma del presente articolo, nonche' del terzo comma dell'articolo 162, per controvalore della indennita' di servizio all'estero si intende il corrispettivo in valuta locale dell'indennita' stessa calcolato secondo un rapporto di ragguaglio stabilito in via amministrativa. La retribuzione e' corrisposta di norma in valuta locale".

Testo in vigore dal 7 agosto 1970 al 6 giugno 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-07-17;569~art1 · fonte su Normattiva