Art. 10
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Nel primo quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge, nel contingente del personale a contratto stabilito dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, deve essere riservata all'assunzione di personale a contratto regolato dalla legge locale a sensi del terzo comma dell'articolo 154 del succitato decreto presidenziale un'aliquota non inferiore a 250 unita'. Detta aliquota e' elevata a non meno di 350 unita' a partire dal compimento di un quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge. Ai fini della determinazione dei limiti numerici entro i quali possono effettuarsi nuove assunzioni di contrattisti dopo l'entrata in vigore della presente legge, deve computarsi a sensi del precedente articolo 4 anche il personale contrattista immesso in ruolo in soprannumero in applicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 7 agosto 1970 al 6 settembre 1980
