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Il secondo comma dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Le assunzioni di personale a contratto di cittadinanza straniera sono effettuate direttamente dagli uffici locali previa autorizzazione del Ministero. Le assunzioni di personale a contratto di cittadinanza italiana sono consentite solo per Paesi, che presentino particolari difficolta' linguistiche o ambientali, situati in aree geografiche da determinare all'inizio di ogni anno con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro. Per tale personale di cittadinanza italiana si richiede una permanenza di almeno due anni in Paesi dell'area geografica cui appartiene la sede di destinazione".

Testo in vigore dal 7 agosto 1970 al 6 giugno 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-07-17;569~art12 · fonte su Normattiva