Art. 13
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 agosto 1970 al 6 giugno 2012. Leggi il testo vigente →
Il secondo e terzo comma dell'articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono sostituiti dai seguenti: "Il decreto di cui al precedente articolo 152, secondo comma, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e dovra' contenere anche l'indicazione delle mansioni contrattuali per le quali e' prevedibile l'assunzione di personale a contratto nelle varie sedi in esso indicate, delle conoscenze linguistiche e degli altri requisiti richiesti per l'assunzione, nonche' l'invito a chi vi abbia interesse a presentare domanda al Ministero per l'iscrizione nell'albo degli aspiranti contrattisti. Presso il Ministero degli affari esteri e' costituita, con decreto del Ministro, una commissione che provvede alla tenuta dell'albo degli aspiranti contrattisti; alla valutazione dei requisiti e dell'idoneita' degli stessi, da accertare, se del caso, anche mediante prove d'esame; alla graduazione di piu' domande concorrenti per la medesima sede. Ai fini di tale graduazione costituisce titolo di preferenza, nel possesso dei requisiti prescritti, il numero di anni di residenza nell'area geografica in cui deve attuarsi l'assunzione. Sulla base del giudizio della commissione il Ministero autorizza gli uffici interessati a stipulare il contratto. I contratti di assunzione di personale di cittadinanza italiana o straniera sono approvati con decreto del Ministro. Il viaggio compiuto da cittadini italiani per raggiungere la sede all'estero, nella quale sono assunti come contrattisti, e' considerato di servizio agli effetti dello articolo 159 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18".
Testo in vigore dal 7 agosto 1970 al 6 giugno 2012
