Modifiche delle norme
Art. 14
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 agosto 1970 al 6 giugno 2012. Leggi il testo vigente →
Non sono consentite assunzioni di contrattisti di cittadinanza italiana, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, se non dopo la registrazione da parte della Corte dei conti di apposito regolamento, emanato dal Ministro per gli affari esteri di concerto col Ministro per il tesoro, per l'esecuzione degli articoli 12 e 13 della presente legge.
Testo in vigore dal 7 agosto 1970 al 6 giugno 2012
