Art. 15
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Al secondo comma dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' aggiunto il seguente periodo: "Tale aliquota puo' essere variata in aumento o in diminuzione in corrispondenza al numero dei contrattisti che, al 1 gennaio dell'anno nel quale viene bandito il concorso, abbiano maturato l'anzianita' prevista dal comma successivo".
Testo in vigore dal 7 agosto 1970 al 6 giugno 2012
