Art. 16
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Al compimento di un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge e' autorizzata la revisione dei ruoli organici delle carriere del personale di cancelleria, degli assistenti commerciali, esecutiva e ausiliaria con l'incremento di 500 posti da distribuire nelle varie qualifiche dei suddetti ruoli e con la corrispettiva riduzione a 900 unita' del contingente di personale a contratto, fermo restando il disposto del primo comma ultima parte del precedente articolo 10. Fin quando si verifichera' una eccedenza di personale collocato in soprannumero nei suddetti ruoli, da computare a sensi dell'articolo 10, comma secondo, nel contingente del personale a contratto, rispetto alla riduzione a 900 unita' del contingente stesso, dovranno essere lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale dei ruoli suindicati. Le variazioni degli organici e del contingente del personale a contratto saranno apportate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per il tesoro.
Testo in vigore dal 7 agosto 1970 al 6 settembre 1980
