Art. 17
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All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3400 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 7 agosto 1970 al 6 giugno 2012
