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All'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: al terzo comma, ultimo periodo, l'espressione "sesto comma" e' sostituita con la espressione "quinto comma"; al quinto comma sono soppresse le parole "e al quinto".

Testo in vigore dal 7 agosto 1970 al 6 giugno 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-07-17;569~art2 · fonte su Normattiva