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L'immissione nei ruoli delle carriere suindicate avra' luogo in soprannumero non riassorbibile con la revisione dei ruoli organici di cui al successivo articolo 16. In corrispondenza col collocamento in soprannumero del personale a contratto nei ruoli delle carriere suindicate, sono rese indisponibili, fino alla cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale medesimo, altrettante unita' nel contingente complessivo del personale a contratto stabilito nell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Testo in vigore dal 7 agosto 1970 al 6 settembre 1980

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-07-17;569~art4 · fonte su Normattiva