Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 agosto 1970 al 6 giugno 2012. Leggi il testo vigente →

Il personale ammesso ai concorsi ai sensi dei precedenti articoli sara' valutato e graduato e, occorrendo, assegnato alle prescritte specializzazioni da apposita commissione, la cui composizione sara' determinata con decreto del Ministro per gli affari esteri. La graduatoria di merito sara' formata, per ciascuna carriera, dalla commissione giudicante, tenendo particolarmente conto delle mansioni effettivamente esercitate e del relativo giudizio annualmente attribuito, del servizio prestato in sedi disagiate, dell'anzianita' complessiva di servizio, del titolo di studio eventualmente superiore a quello richiesto, e della conoscenza delle lingue.

Testo in vigore dal 7 agosto 1970 al 6 giugno 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-07-17;569~art7 · fonte su Normattiva