Art. 8
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I concorsi per titoli per l'immissione del personale di cui all'articolo 3 nelle qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere indicate nel citato articolo sono indetti al 30 settembre di ogni anno per la durata di sei anni a partire dal 1970. I vincitori dei concorsi sono inquadrati in ruolo in soprannumero secondo l'ordine di graduatoria con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello del bando di concorso. I vincitori dei concorsi di cui ai precedenti articoli e dei concorsi di cui all'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono esentati dal prestare servizio al Ministero durante il periodo di prova e dal seguire i corsi previsti dal primo comma dell'articolo 121 e dal primo comma dell'articolo 126 del decreto medesimo.
Testo in vigore dal 7 agosto 1970 al 6 giugno 2012
