Art. 9
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La progressione in carriera del personale immesso in ruolo in applicazione della presente legge avra' luogo sempre in soprannumero. Gli scrutini di avanzamento devono svolgersi in concomitanza con quelli del personale del ruolo organico. Le promozioni in soprannumero saranno conferite nel limite di tante unita' quante ne corrispondono al rapporto tra i posti di organico disponibili per promozione alla medesima qualifica e il numero degli impiegati del ruolo organico scrutinabili per l'avanzamento. Gli impiegati cosi' promossi seguiranno in soprannumero nell'ordine di ruolo l'ultimo dei promossi del ruolo organico.
Testo in vigore dal 7 agosto 1970 al 6 giugno 2012
