L'articolo 773 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: "Art. 773 - (Libri dell'aeromobile). - Gli aeromobili adibiti al trasporto di passeggeri e di merci devono essere provvisti del libretto dell'aeromobile e del libretto dei motori e delle eliche; su tali libretti devono essere eseguite le annotazioni stabilite dal regolamento".

Testo vigente dal 24 maggio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-13;213~art12 · fonte su Normattiva