L'articolo 839 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: "Art. 839 - (Formalita' di partenza e arrivo per gli aeromobili da turismo). - Per gli aeromobili da turismo il comandante o un suo delegato prima della partenza e dopo l'arrivo deve indicare al direttore dell'aeroporto rispettivamente il prossimo luogo di approdo e il luogo di provenienza".

Testo vigente dal 24 maggio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-13;213~art15 · fonte su Normattiva