Art. 15
L'articolo 839 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: "Art. 839 - (Formalita' di partenza e arrivo per gli aeromobili da turismo). - Per gli aeromobili da turismo il comandante o un suo delegato prima della partenza e dopo l'arrivo deve indicare al direttore dell'aeroporto rispettivamente il prossimo luogo di approdo e il luogo di provenienza".
Testo vigente dal 24 maggio 1983
