All'articolo 751 del codice della navigazione sono aggiunti i seguenti commi: "Il Ministro dei trasporti, in deroga a quanto prescritto dall'articolo 752, puo', con decreto motivato, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le societa' concessionarie dei servizi di cui all'articolo 776 abbiano l'effettiva disponibilita' ancorche' non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione, deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 756, il titolo, diverso dalla proprieta', in base al quale l'iscrizione viene effettuata. Gli obblighi che gli articoli 754, 758, primo comma, e 762, secondo comma, pongono a carico del proprietario, sono trasferiti sulle predette societa'. La proprieta' ed i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al secondo comma sono regolati dalla legge italiana".

Testo vigente dal 24 maggio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-13;213~art8 · fonte su Normattiva