Art. 749 c.nav. — Ammissione degli aeromobili alla navigazione
[1]Sono ammessi alla navigazione gli aeromobili immatricolati mediante iscrizione nel registro aeronautico nazionale ed abilitati nelle forme previste dal presente codice.
[2]Sono altresi' ammessi alla navigazione gli aeromobili non immatricolati, nonche' quelli gia' immatricolati di cui all'articolo 744, quarto comma, muniti di marche temporanee ai sensi dell'articolo 754.
[3]((Le condizioni per l'effettuazione degli esperimenti di volo degli aeromobili e dei voli di addestramento sono disciplinate dai regolamenti dell'ENAC.))
Testo vigente dal 29 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva