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Il numero delle promozioni annuali dei tenenti colonnelli del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e' elevato di 3 unita' in ciascuno degli anni 1971 e 1973 e di 2 unita' nell'anno 1972. Le promozioni annue in aumento sono disposte in eccedenza all'organico dei colonnelli e con decorrenza dal 1 gennaio dei suddetti anni. Il numero dei tenenti colonnelli del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, non ancora valutati da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per gli anni 1971, 1972 e 1973 e' stabilito in 15 unita' per gli anni 1971 e 1973 e 11 unita' per l'anno 1972. Le eccedenze organiche nel grado di colonnello sono riassorbite a decorrere dal 1° gennaio 1974 mediante le vacanze risultanti da cause diverse da quelle indicate nella lettera d) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137. In deroga a quanto stabilito dalla colonna 6; quadro XI ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto - della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, il numero dei colonnelli del ruolo normale delle capitanerie di porto, non ancora valutati, da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per gli anni 1972 e 1973 e' determinato sulla base di un quinto del numero degli stessi colonnelli non ancora valutati diminuito delle eccedenze verificatesi per effetto delle promozioni di cui al primo comma del presente articolo. Ai fini dell'applicazione per l'anno 1971 del primo comma del presente articolo, si osserva la norma di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1.
Testo in vigore dal 20 dicembre 1971 al 9 ottobre 2010
