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All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 9 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per gli anni finanziari medesimi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 20 dicembre 1971 al 9 ottobre 2010
