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Il primo comma dell'art. 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 58, e' sostituito dal seguente: "L'art. 99 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 715, e' abrogato a decorrere dal 1 gennaio 1963". Al primo comma dell'art. 6 della predetta legge, dopo la parola "Tesoro" sono aggiunte le seguenti: "detratte le somme eventualmente corrisposte ai dattilografi o amanuensi adibiti, a norma dell'art. 99 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, al lavoro di copiatura risultante dal relativo registro i).
Testo in vigore dal 9 agosto 1960 al 30 dicembre 1962
