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Fino all'abrogazione dell'art. 99 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, il personale di dattilografia, compreso quello di ruolo, non puo' superare, in ciascun ufficio giudiziario, il numero complessivo dei dattilografi e amanuensi in servizio alla data del 1 marzo 1956.
Testo in vigore dal 9 agosto 1960 al 30 dicembre 1962
