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Fino all'abrogazione dell'art. 99 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, il personale di dattilografia, compreso quello di ruolo, non puo' superare, in ciascun ufficio giudiziario, il numero complessivo dei dattilografi e amanuensi in servizio alla data del 1 marzo 1956.

Testo in vigore dal 9 agosto 1960 al 30 dicembre 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-07-28;777~art2 · fonte del testo