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((Il compenso per il lavoro di copiatura eseguito dai dattilografi non di ruolo deve essere liquidato mensilmente in misura di lire 30 a facciata per la prima copia e di lire 10 a facciata per le altre copie della stessa battuta. Il compenso di cui al precedente comma e' prelevato dai diritti di copia e relativi diritti di urgenza, e, in caso di incapienza, dagli altri diritti di cancelleria)).

Testo in vigore dal 30 dicembre 1962 al 25 novembre 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 1962

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1960 al 30 dicembre 1962. 16 parole tolte, 48 parole aggiunte.

Il compenso per il lavoro di copiatura eseguito tolto: dal aggiunto: dai dattilografi non di ruolo deve essere liquidato mensilmente in misura di lire 30 tolto: per ogni facciata. Nessun compenso e' dovuto per la copiatura della corrispondenza e dei certificati aggiunto: a facciata per la prima copia e di lire 10 a facciata per le altre copie della stessa battuta. Il compenso di cui al precedente comma e' prelevato dai diritti di copia e relativi diritti di urgenza, e, in caso di incapienza, dagli altri diritti di cancelleria.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1960-07-28;777~art3 · fonte del testo