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((Il compenso per il lavoro di copiatura eseguito dai dattilografi non di ruolo deve essere liquidato mensilmente in misura di lire 30 a facciata per la prima copia e di lire 10 a facciata per le altre copie della stessa battuta. Il compenso di cui al precedente comma e' prelevato dai diritti di copia e relativi diritti di urgenza, e, in caso di incapienza, dagli altri diritti di cancelleria)).
Testo in vigore dal 30 dicembre 1962 al 25 novembre 1973
