Al secondo comma dell'articolo 35 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e' apportata la seguente modificazione: alle parole: "fino alla misura dell'indennita' per inabilita' temporanea assoluta", sono sostituite le parole: "fino alla misura massima delle indennita' per inabilita' temporanea assoluta".
Testo vigente dal 31 gennaio 1963
