L'indennita' giornaliera per inabilita' temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro o da malattia professionale agricola, che comporti l'astensione dal lavoro per piu' di tre giorni, e' corrisposta a partire dal quarto giorno e per tutta la durata della inabilita' stessa, compresi i giorni festivi, alle persone di cui all'articolo 205, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 60 per cento delle retribuzioni convenzionali annualmente fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457. A tal fine i lavoratori predetti sono equiparati ai salariati fissi specializzati. Quando la durata della inabilita' si prolunga oltre i 90 giorni anche non continuativi, la misura dell'indennita' e' elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al 75 per cento.

Testo vigente dal 15 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-05-10;251~art4 · fonte su Normattiva