Il personale dell'Amministrazione civile dell'interno che alla data del 24 aprile 1982 svolgeva le mansioni tecnico-scientifiche o tecniche in uno dei settori tecnici individuati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, puo' accedere nei predetti ruoli tecnici, qualora ne faccia domanda entro sessanta giorni all'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme degli articoli 46 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

Testo vigente dal 17 ottobre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-10;668~art24 · fonte su Normattiva