Nell'articolo 52 del decreto del presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, al primo comma, le parole: "per esami - sono sostituite dalle seguenti: "per titoli di servizio e colloquio". 2. Nell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, il comma secondo e' sostituito dal seguente: "Al concorso sono ammesse le assistenti in possesso di un'anzianita' di effettivo servizio non inferiore a nove anni, ovvero non inferiore a cinque anni se in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui alla legge 1 dicembre 1966, n. 1082".
Testo vigente dal 17 ottobre 1986
