Anche a modifica degli effetti economici scaturiti in applicazione dell'articolo 9, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, e dell'articolo 2, comma quarto, della legge 20 marzo 1984, n. 34, fino a quando non interverra' l'accordo sindacale successivo a quello del 15 dicembre 1983, rimane in vigore l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.
Testo vigente dal 17 ottobre 1986
