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Per il computo dell'anzianita' prevista nei decreti di attuazione della legge 1 aprile 1981, n. 121, ai fini dell'inquadramento nelle nuove qualifiche e della progressione in carriera, nonche' ai fini della partecipazione ai concorsi di passaggio a carriera o a qualifica superiore, si applicano le disposizioni dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Il personale interessato e' ammesso a beneficiare per una sola volta del riconoscimento di cui al precedente comma 1, che, in ogni caso, non compete a coloro che ne abbiano gia' usufruito anteriormente all'entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121.
Testo in vigore dal 17 ottobre 1986 al 17 giugno 2000
