L'articolo 5 della legge 23 dicembre 1917, n. 2043, e' sostituito dal seguente: "L'esercizio del diritto di pesca e tutti i proventi derivanti da licenze o concessioni nell'area del lago Trasimeno, eccettuati i canoni per la concessione dei porti e pontili di approdo e quelli di affitto di immobili, sono ceduti al Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del Trasimeno. La cessione comporta la corresponsione di un canone annuo pari a un terzo degli utili netti annuali del Consorzio. Con atto approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste lo statuto del Consorzio dovra' essere modificato per comprendere nella rappresentanza consorziale:

  • 1)un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
  • 2)un rappresentante del Ministero delle finanze;
  • 3)un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;
  • 4)i sindaci di ciascuno dei Comuni circumlacuali (Castiglion del Lago, Magione, Panicale, Passignano e Tuoro);
  • 5)il direttore dell'Istituto universitario di idrobiologia e piscicultura di Monte del Lago;
  • 6)il presidente del Consorzio per la bonifica del lago Trasimeno;
  • 7)undici rappresentanti nominati dall'assemblea generale del Consorzio tra i pescatori esercenti con regolare licenza e i concessionari di posti di pesca. Dietro richiesta del Consorzio avanzata con almeno due mesi di anticipo i Ministeri e l'Amministrazione provinciale interessati provvederanno alla designazione dei funzionari loro rappresentanti per la durata di un triennio. Il Consorzio eroghera' i proventi netti di sua spettanza in opere di miglioramento e sviluppo della sua attivita' nell'ambito dei compiti statutari, osservando i criteri che saranno determinati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste".

Testo vigente dal 7 luglio 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-06-13;476~art1 · fonte del testo