Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, i competenti organi della Cassa adottano i provvedimenti necessari a garantire l'equilibrio della gestione con oneri ad esclusivo carico della Cassa e con esclusione comunque di oneri a carico dello Stato.
Testo vigente dal 18 ottobre 1990
